Sez. 6 - L, Sentenza n. 12516 del 04/06/2014 (Rv. 631052 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Comunicazione al creditore della richiesta di espletamento - Necessità .
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
Solo la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione, con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa, ai sensi dall'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)