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Sez. L, Sentenza n. 18273 del 22/08/2006 (Rv. 592226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Vantaggio perseguito dall'attore - Rilevanza - Limiti - Giudicato interno sull'inammissibilità dell'appello principale - Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva - Interesse dell'impugnante incidentale alla dichiarazione di ammissibilità dell'appello - Insussistenza.
Stato
decisa il 2006-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592226-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente. Conseguentemente, a fronte del giudicato interno formatosi sull'inammissibilità dell'appello principale per non aver l'appellante proposto impugnazione avverso la sentenza della corte territoriale, la parte, la cui impugnazione incidentale tardiva sia stata dal giudice di appello dichiarata inefficace, non può far valere, in sede di legittimità, alcun interesse per far dichiarare ammissibile l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)