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Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003 (Rv. 563522 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Sussistenza - Domanda - Riferimento - Necessità - Vantaggio perseguito dall'attore - Considerazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563522-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)