Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003 (Rv. 563522 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Sussistenza - Domanda - Riferimento - Necessità - Vantaggio perseguito dall'attore - Considerazione - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
In materia di procedimento civile, l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. va considerato con riguardo alla domanda proposta in giudizio e nell'ambito dello stesso, ovvero con riferimento al vantaggio che l'istante si è ripromesso nel proporre la domanda, e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio prospettato dal ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)