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Sez. 3, Sentenza n. 1274 del 07/02/1991 (Rv. 470817 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale | Udienza di discussione - Fissazione - Ordinanza relativa - Integrazione degli atti mediante memorie o documenti - Termine - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470817-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

In tema di passaggio dal rito ordinario al rito speciale nelle cause di lavoro, ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ. (nel testo fissato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533) la circostanza che nell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione manchi l'assegnazione alle parti di un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti non determina alcun vizio del procedimento, ove non risulti che tale omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)