Sez. 3, Sentenza n. 2070 del 17/10/1970 (Rv. 348173 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - VEICOLO DESTINATO A TRASPORTO DI MERCI PER CONTO PROPRIO - STABILE EFFETTUAZIONE DI TRASPORTO PER CONTO TERZI - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - VEICOLO DESTINATO A TRASPORTO DI MERCI PER CONTO PROPRIO - STABILE EFFETTUAZIONE DI TRASPORTO PER CONTO TERZI - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - SUSSISTENZA.*
In materia di Assicurazione della responsabilita civile, l'aggravamento del rischio, secondo la previsione dell'art 1898 cod civ, deve essere non di minima entita ma essenziale e rilevante, ossia tale che ove fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso oppure lo avrebbe dato a condizioni diverse e deve inoltre derivare da circostanze nuove ed imprevedibili, che diano luogo ad una situazione che non sia meramente transitoria ed effimera. Pertanto, il rischio coperto dall'Assicurazione concernente un veicolo adibito solo al trasporto di merci appartenenti al proprietario del veicolo stesso, e aggravato quando questo venga in concreto destinato permanentemente al trasporto di merci per conto terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)