Sez. 3, Sentenza n. 1561 del 25/05/1973 (Rv. 364382 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - AVVISO ALL'ASSICURATORE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - AGGRAVAMENTO - AVVISO ALL'ASSICURATORE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI.*
Premesso che la norma dell'art 1898 cod civ non esige una rigida ed assoluta immodificabilita della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di Assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne immediato avviso all'assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravita e sulla intensita del rischio assicurato, tale da alterare l'equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novita della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; C) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilita e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di Rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (V 2070/70, mass n 348173; 1533/70, mass n 347384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1898
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)