Sez. 5 - , Ordinanza n. 33483 del 27/12/2018 (Rv. 652125 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Esportazioni indirette - Prova dell’uscita della merce dai confini UE - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
In tema di recupero dell'IVA per cessioni al di fuori dei confini dell'Unione europea, nelle esportazioni indirette di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 633 del 1972, la prova dell'avvenuta uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione deve essere fornita dal cedente mediante l'esemplare 3 DAU, munito di timbro e visto dell'ufficio doganale di uscita, se la dichiarazione di esportazione è effettuata sulla base del Documento Unico Amministrativo (DAU), ovvero esibendo la propria fattura di vendita, su cui siano riportati gli estremi della bolletta doganale ed il visto dell'ultima dogana in uscita dal territorio unionale, senza che sia sufficiente, in caso di transito da una pluralità di uffici, solo quello del primo ufficio.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. B, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)