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Sez. 5 - , Ordinanza n. 26553 del 23/11/2020 (Rv. 659941 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Natante da diporto - Carburante - Base imponibile - Detrazione forfettaria - Condizioni - Prova.
Stato
decisa il 2020-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659941-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema d'IVA, con riguardo alla navigazione da diporto, in caso di natanti concessi in uso ed impiegati sia in acque territoriali unionali che extraunionali, il contribuente, ai fini della determinazione della base imponibile per l'impiego di carburante, ha l'onere di provare, ex art. 7, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" vigente), l'effettiva utilizzazione dell'unità da diporto nei diversi ambiti territoriali ovvero, ove intenda fruire delle riduzioni forfettarie previste dalla circolare n. 49/E del 2002, quello di dimostrare l'obbiettiva difficoltà, in base agli elementi in suo possesso, di determinare quale sia stato tale effettivo utilizzo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. F, Ordin. Minist. Finanze 07/06/2002 num. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)