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Sez. 6, Sentenza n. 6568 del 25/01/1977 Ud. (dep. 23/05/1977) Rv. 135991 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - ORDINE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DI RIASSUMERE IL LAVORATORE DIPENDENTE LICENZIATO EX ART 28 STATUTO DEI LAVORATORI - INOSSERVANZA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IGNORANZA DELLA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DELL'ORDINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135991-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - ORDINE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA DI RIASSUMERE IL LAVORATORE DIPENDENTE LICENZIATO EX ART 28 STATUTO DEI LAVORATORI - INOSSERVANZA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IGNORANZA DELLA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DELL'ORDINE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

L'inosservanza dell'ordine impartito dal pretore al datore di lavoro, ai sensi dell'art 28 dello statuto dei lavoratori, di riassumere il dipendente licenziato, integra il reato di cui allo art 650 cod pen, il cui momento consumativo coincide con il momento in cui la persona obbligata rifiuta di compiere la prestazione impostagli. A giustificazione della propria inadempienza, il datore di lavoro non puo invocare l'ignoranza della efficacia immediatamente esecutiva dell'ordine dell'autorita giudiziaria, in quanto tale errore si risolve in un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell'art 5 cod pen. (nella specie, il lavoratore licenziato si era presentato per essere riassunto ed era stato fermato all'ingresso della fabbrica, dove gli era stato comunicato che contro il decreto del pretore era stata proposta opposizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)