Sez. 1, Sentenza n. 2514 del 12/05/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183432 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 28 - ORDINE DEL PRETORE DI IMMEDIATA REINTEGRA DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - DATORE DI LAVORO CHE PUR CORRISPONDENDO LA RETRIBUZIONE INIBISCA AL LAVORATORE L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - REATO DI CUI ALL'ART. 28 LEGGE N. 300 DEL 1970 IN RELAZIONE ALL'ART. 650 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO - STATUTO DEI LAVORATORI - ART. 28 - ORDINE DEL PRETORE DI IMMEDIATA REINTEGRA DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - DATORE DI LAVORO CHE PUR CORRISPONDENDO LA RETRIBUZIONE INIBISCA AL LAVORATORE L'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA - REATO DI CUI ALL'ART. 28 LEGGE N. 300 DEL 1970 IN RELAZIONE ALL'ART. 650 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*
Nel caso in cui il pretore abbia intimato al datore di lavoro, con decreto emesso ai sensi dell'art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori), l'immediata reintegra del dipendente licenziato nel suo posto di lavoro, commette il reato previsto dall'art. 28 citato e punito dall'art. 650 cod. pen. il datore di lavoro medesimo che, pur corrispondendo la retribuzione, inibisca al lavoratore l'ingresso al luogo del lavoro e qualsiasi intervento nell'attività dell'impresa. Infatti, la sola retribuzione non può ritenersi equivalente alla reintegrazione, dato che i diritti dei lavoratori ed i corrispondenti obblighi del datore di lavoro non si risolvono nell'unica pretesa della retribuzione, essendo garantiti al lavoratore anche ulteriori diritti (artt. 12, 14, 20 legge citata). (V mass n 135991; (V mass n 130246; (V mass n 142383; (V mass n 155298; (contra mass n 089005).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)