Sez. 3, Sentenza n. 43294 del 29/09/2005 Ud. (dep. 29/11/2005) Rv. 232646 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Condanna penale - Esecuzione dell'ordine di demolizione - Contemporanea acquisizione del bene al patrimonio comunale - Ostatività alla demolizione - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In caso di trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, dell'area di sedime e di quella di pertinenza urbanistica, alla scadenza del termine fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, è ancora possibile per il soggetto condannato dare esecuzione all'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna richiedendo al Comune l'autorizzazione a procedere a propria cura e spese alla demolizione, così come può ugualmente procedere l'autorità giudiziaria, con la sola conseguenza che i materiali residui spetteranno all'ente locale, atteso che, precedentemente alla delibera del consiglio comunale che decide la conservazione delle opere abusive per prevalenti interessi pubblici, i due procedimenti sanzionatori, attivati dall'autorità comunale e dall'autorità giudiziaria, sono non soltanto non incompatibili, ma convergenti.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)