Sez. 3, Ordinanza n. 3489 del 03/11/2000 Cc. (dep. 29/12/2000) Rv. 217999 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Opere edilizie abusive - Ordine di demolizione - Esecuzione - Acquisizione del bene al patrimonio del Comune - Effetto ostativo alla esecuzione della demolizione - Esclusione - Delibera dichiarativa di prevalente interesse pubblico - Necessità .
EDILIZIA - IN GENERE
Il potere-dovere del giudice penale di eseguire la demolizione dell'opera edilizia abusiva, disposta ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna, opera anche nel caso in cui le opere siano state acquisite al patrimonio del Comune, con la sola esclusione del caso in cui sia intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)