Sez. 3, Sentenza n. 13164 del 14/12/1992 (Rv. 479999 - 01)
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Effetti | Estinzione prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione - Conseguenze - Pignoramento - Inefficacia - Ammissibilità.
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Effetti
L'estinzione del processo esecutivo prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione rende inefficaci, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento, che segna l'inizio del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)