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Sez. 3, Sentenza n. 13164 del 14/12/1992 (Rv. 479999 - 01)

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Effetti | Estinzione prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione - Conseguenze - Pignoramento - Inefficacia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479999-01

Esecuzione forzata - Estinzione del processo - Effetti

L'estinzione del processo esecutivo prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione rende inefficaci, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento, che segna l'inizio del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)