Sez. 3, Sentenza n. 16714 del 17/07/2009 (Rv. 609253 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Estinzione della procedura esecutiva - Coseguenze - Inefficacia del pignoramento - Ulteriori effetti - Liberazione del terzo debitore dall'obbligo di attendere l'ordine del giudice previsto dall'art. 543, comma secondo, n. 2), cod. proc. civ. - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
Gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., é necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 543 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)