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Sez. 2, Sentenza n. 1474 del 18/05/1971 (Rv. 351781 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - VALORE DELLA DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DANNI - CUMULO DI ESSA CON QUELLA PRINCIPALE CONTESTUALMENTE FORMULATA.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351781-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - VALORE DELLA DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DANNI - CUMULO DI ESSA CON QUELLA PRINCIPALE CONTESTUALMENTE FORMULATA.*

La domanda di risarcimento, limitata alla richiesta generica dei danni con riserva di agire per la loro liquidazione in separata Sede, sebbene diretta ad ottenere una mera declaratoria iuris, e pur sempre valutabile ai fini della competenzà il suo valore, indeterminato ma determinabile, deve essere cumulato con quello della domanda principale contestualmente formulata. (Conf 1285'70, mass n 346980).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)