Sez. 2, Sentenza n. 1474 del 18/05/1971 (Rv. 351781 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - VALORE DELLA DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DANNI - CUMULO DI ESSA CON QUELLA PRINCIPALE CONTESTUALMENTE FORMULATA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - VALORE DELLA DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DANNI - CUMULO DI ESSA CON QUELLA PRINCIPALE CONTESTUALMENTE FORMULATA.*
La domanda di risarcimento, limitata alla richiesta generica dei danni con riserva di agire per la loro liquidazione in separata Sede, sebbene diretta ad ottenere una mera declaratoria iuris, e pur sempre valutabile ai fini della competenzà il suo valore, indeterminato ma determinabile, deve essere cumulato con quello della domanda principale contestualmente formulata. (Conf 1285'70, mass n 346980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)