Sez. 1, Sentenza n. 3604 del 15/12/1972 (Rv. 361598 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE PRESUNTO - CONTESTUALE DOMANDA ULTERIORE - CUMULABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - CUMULO OGGETTIVO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE PRESUNTO - CONTESTUALE DOMANDA ULTERIORE - CUMULABILITA.*
La domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ancorche intesa ad una declaratoria iuris dalla quale esula ogni accertamento relativo non soltanto alla misura ma anche alla stessa esistenza in concreto di un danno risarcibile, resta pur sempre una domanda valutabile agli effetti della Determinazione della Competenza e pertanto il suo valore, per la presunzione di cui all'art 14, primo comma, cod proc civ deve considerarsi di importo pari al limite massimo della Competenza del giudice adito e cumulabile con quello di altra domanda contestualmente proposta. (Conf 1474'71, mass n 351781; 1285'70, mass n 346980).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)