Sez. 2 - , Sentenza n. 15504 del 13/06/2018 (Rv. 649257 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Comproprietario che assuma di avere usucapito bene in comunione - Possibilità che introduca giudizio di divisione di tale bene - Esclusione - Necessità di farne valere l'usucapione ove convenuto in detto giudizio - Sussistenza - Mancata deduzione - Conseguenze - Limiti - Deroga in caso di contumacia - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE
Il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l'avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l'usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all'incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)