Sez. U, Sentenza n. 2367 del 18/02/2002 (Rv. 552339 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Danno cagionato ad un comune espropriante da un dipendente regionale investito della procedura espropriativa "ex" legge n. 865 del 1971 - Rapporto di servizio - Configurabilità - Esclusione - Conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti del predetto dipendente - Principio di diritto espresso in relazione a fatto commesso anteriormente alla legge n. 20 del 1994 e successive modificazioni.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Non è ravvisabile un rapporto di servizio tra soggetto danneggiante ed ente danneggiato (necessario, anteriormente alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, perché possa essere affermata, pur in mancanza di un formale rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione contabile) tra il dipendente regionale, investito di procedura espropriativa ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il comune, a favore del quale gli effetti della procedura sono destinati a prodursi; non sussiste, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda di responsabilità amministrativa azionata nei confronti del detto dipendente regionale per danni derivanti al comune espropriante dalla mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 19/05/1976 num. 335 art. 30 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 335 art. 31 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)