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Sez. L - , Sentenza n. 15998 del 18/05/2022 (Rv. 664710 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') | Svolgimento di attività lavorativa per altro datore di lavoro - Variazione dell'attività lavorativa - Obbligo di comunicazione ex art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996 - Contenuto.
Stato
decisa il 2022-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664710-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA')

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'obbligo di comunicare l'intervenuta variazione dell'attività lavorativa svolta per altro datore di lavoro, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 662 del 1996, attiene esclusivamente alle variazioni effettive e sostanziali che richiedono una nuova valutazione dell'eventuale situazione di conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal dipendente o di pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dal medesimo ricoperta.

Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)