Sez. 2 - , Sentenza n. 11811 del 18/06/2020 (Rv. 658270 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ) | Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Autorizzazione postuma dell'amministrazione di appartenenza - Illecito amministrativo - Sussistenza - Ragioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITÀ (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITÀ)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'espletamento di incarichi retribuiti da parte dei dipendenti della P.A. è condizionato al rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione di appartenenza, il cui scopo è di verificare, necessariamente "ex ante", l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi, sicché l'illecito non può essere sanato da un'autorizzazione intervenuta successivamente al conferimento dell'incarico.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 55 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 30/12/2010 num. 240 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)