Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 01/06/1968 (Rv. 333412 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ORDINANZA DI FISSAZIONE DELLA VENDITA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NECESSARIA O FACOLTATIVA - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- ORDINANZA DI FISSAZIONE DELLA VENDITA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE ESPERIBILE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - NECESSARIA O FACOLTATIVA - CONDIZIONI.*
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione fissa la vendita determinandone l'oggetto e le modalita, ammette come unico rimedio la opposizione agli Atti esecutivi prevista dagli artt. 617 e 618 cod. proc.civ., e non il ricorso per Cassazione. Solo per effetto della rituale opposizione nei termini avverso la detta ordinanza ha luogo la sospensione necessaria del procedimento, con la rimessione degli Atti al collegio, chiamato a decidere con sentenza non impugnabile, ai sensi dell'art. 618 cod.proc.civ. in ogni altro caso la sospensione stessa e rimessa alla facolta discrezionale ed insindacabile del giudice dell'esecuzione. (V. N. 2252-67, massima n. 329449 n.832-66, massima n.321663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)