Sez. 3, Sentenza n. 2252 del 03/10/1967 (Rv. 329449 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA VENDITA DEI MOBILI PIGNORATI PER MANCANZA DELLA PREVENTIVA NOTIFICA DELL'AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE LA VENDITA DEI MOBILI PIGNORATI PER MANCANZA DELLA PREVENTIVA NOTIFICA DELL'AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE.*
L'opposizione, con la quale si eccepisca la nullita del provvedimento, con cui, ai sensi dell'art.530 cod. proc. civ., e stata disposta la vendita di mobili pignorati, per pretesa nullita del procedimento in conseguenza della mancata preventiva notifica ai creditori iscritti dell'avviso di cui all'art.498 dello stesso codice, e opposizione agli Atti esecutivi, perche non importa contestazione del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, ed e devoluta alla Competenza funzionale del pretore, giudice dell'esecuzione mobiliare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)