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Sez. L, Sentenza n. 11759 del 01/08/2003 (Rv. 565616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI | Natura - Diritto potestativo - Conseguenze - Facoltà di controllo, da parte del datore di lavoro, della effettiva utilizzazione dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - PERMESSI - RETRIBUITI

Poiché i permessi sindacali di cui all'art. 30 legge n. 300 del 1970 costituiscono oggetto di un diritto potestativo del dirigente sindacale, dal cui esercizio discende una situazione di soggezione del datore di lavoro, non essendo previsto il suo consenso per produrre l'effetto giuridico di esonero della prestazione lavorativa, allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali. Tale diritto, tuttavia, non può accompagnarsi a formalismi o adempimenti che, per le loro modalità, potrebbero limitare l'attività sindacale e impedire ai dirigenti di svolgere, in piena libertà e autonomia, i propri compiti, sicché, mentre non può essere consentito far dipendere la concessione dei permessi da un preliminare esame della relativa domanda e da una positiva valutazione del suo contenuto, le parti sociali possono stabilire regole comportamentali che, pur agevolando il controllo, non incidano in maniera sostanziale sull'esercizio del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sul presupposto della validità di una clausola contrattuale che prevedeva l'onere di corredare la domanda dei permessi ex art. 30 della indicazione delle ragioni giustificative della richiesta stessa, ha ritenuto pienamente legittima una domanda che, nel rispetto di detta clausola, faceva riferimento ad "un impegno sindacale" dei dirigenti provinciali "ai sensi ed agli effetti contrattuali e di leggi in vigore", essendo implicito in tale dizione il riferimento alla "riunione del comitato direttivo provinciale della federazione richiedente indetta per il giorno indicato nella richiesta").

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)