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Sez. L, Sentenza n. 435 del 18/01/1991 (Rv. 470540 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti | Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale - - Permessi retribuiti per i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, dei sindacati ex art. 19 st. lavoratori - Contratto collettivo prevedente il permesso retribuito e la correlativa assenza a condizione dello svolgimento comunque della attività lavorativa - Diniego del permesso - Antisindacabilità - Accertamento - Criteri - Tardività della domanda di permesso e mancata indicazione della durata dell'assenza - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470540-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Permessi - Retribuiti

Nel caso in cui - con riguardo all'art. 30 della legge n. 300 del 1970, concernente i permessi retribuiti in favore di componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della stessa legge - il contratto collettivo (nella specie, art. 4 c.c.n.l. 1 settembre 1986 per i metalmeccanici delle aziende private) preveda che il permesso retribuito e l'assenza correlativa devono comunque garantire in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, l'antisindacabilità o no della condotta del datore di lavoro, consistita nel diniego del permesso richiestogli ai sensi del citato art. 30, deve essere verificata anche con riguardo al comportamento del soggetto richiedente il permesso, con la conseguente esclusione della detta antisindacabilità ove il diniego del permesso sia stato giustificato dalla tardività della domanda (nella specie, inoltrata senza il preavviso di almeno 24 ore) e dalla mancata indicazione della durata dell'assenza, e cioè da circostanze tali da rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento dell'attività produttiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1371, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 30, Contr. Coll. 01/09/1986 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)