Sez. 1, Sentenza n. 1172 del 05/04/1976 (Rv. 379855 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - CONDIZIONI - PERICOLO DI UN INDIRETTO PREGIUDIZIO AD UN SUO AUTONOMO DIRITTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - CONDIZIONI - PERICOLO DI UN INDIRETTO PREGIUDIZIO AD UN SUO AUTONOMO DIRITTO - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Deve considerarsi legittimato ad intervenire in appello anche chi tema il pericolo di un indiretto pregiudizio che possa derivare, dalla situazione giuridica accertanda o costituenda dalla sentenza di secondo grado, all'autonomo diritto di esso interveniente. E per sventare siffatto pericolo ben puo quest'ultimo, il quale tema un determinato esito della lite, difendere la tesi del contendente che a quell'esito si opponga. (nell'enunciare il principio di cui in massima, la suprema Corte ha ritenuto esatto il giudizio di ammissibilita dell'intervento in appello degli eredi legittimi di chi si era dichiarato padre naturale - nella specie, adulterino - di minori avverso i quali pendeva giudizio di disconoscimento promosso dal padre di questi ultimi; a fondamento del loro intervento, i predetti eredi deducevano la possibilita di un pregiudizio che al loro diritto di conseguire integralmente l'asse ereditario sarebbe derivata dall'eventualita che i minori suddetti, perso lo stato di figli legittimi, facessero valere pretese sull'eredita di chi se ne era dichiarato padre adulterino).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Civ. art. 594, Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)