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Sez. 3, Sentenza n. 3902 del 16/06/1981 (Rv. 414560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI DEL TERZO - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREGIUDIZIO PER I DIRITTI DEL TERZO - CONFIGURABILITA - CRITERI.*

Ai fini dell'ammissibilita dell'intervento in appello, ai sensi dell'art 344 cod proc civ, il pregiudizio per i diritti del terzo interveniente puo sussistere anche quando la sentenza di primo grado non contiene alcuna espressa statuizione a carico del terzo, ma determina una situazione atta ad incidere su suoi interessi giuridicamente protetti. Pertanto, e legittimato ad intervenire in appello anche chi tema il pericolo di un indiretto pregiudizio che possa derivare, dalla situazione giuridica accertanda o costituenda dalla sentenza di secondo grado, all'autonomo diritto di esso interveniente e, per sventare siffatto pericolo, ben puo difendere la tesi del contendente che a quell'esito si opponga, senza che gli si possa opporre il divieto del novum in appello, essendo questo del tutto conseguenziale all'intervento stesso ed al preteso riconoscimento del cennato suo autonomo diritto. (Conf 4810/79, mass n 401422, sulla seconda parte; (Conf 1568/76, mass n 380320, sulla prima parte; (Conf 1172/76, mass n 379855, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)