diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 930 del 09/05/1962 (Rv. 251514 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONTUMACIA NEL GIUDIZIO STRANIERO - TRIBUNALE ARBITRALE DI AMBURGO - INFORMAZIONE DELLA PARTE NON COMPARSA DELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - RITUALITA.*
Stato
decisa il 1962-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251514-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONTUMACIA NEL GIUDIZIO STRANIERO - TRIBUNALE ARBITRALE DI AMBURGO - INFORMAZIONE DELLA PARTE NON COMPARSA DELLE VARIE FASI DEL PROCEDIMENTO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA - RITUALITA.*

Agli effetti della delibazione in Italia della sentenza del tribunale arbitrale di Amburgo, deve considerarsi rituale il procedimento seguito dal collegio con l'informare, a mezzo di lettere raccomandate, la parte non comparsa delle varie fasi della lite per metterla cosi in condizione di provvedere alla propria difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 798 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)