Sez. 1, Sentenza n. 13315 del 29/11/1999 (Rv. 531644 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Disciplina ex art. 797 n. 7 cod. proc. civ. - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio avanti al giudice straniero - Mediante plico raccomandato - Previsione della sufficienza della prova della spedizione e non della ricezione - Contrarietà all'ordine pubblico italiano - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ
In tema di delibazione di sentenza straniera non può considerarsi contraria all'ordine pubblico italiano la sentenza che sia stata pronunciata in un ordinamento straniero, il quale, agli effetti della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo di plico raccomandato, non richieda, per il perfezionamento della notificazione, la prova della effettiva ricezione dell'atto, ma solo della spedizione del plico, poiché anche nell'ordinamento italiano talvolta sono ritenute sufficienti formalità che non assicurano la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, ma solo la sua conoscibilità secondo la media diligenza, come nelle ipotesi del terzo e quarto comma dell'art. 139, dell'art. 142, dell'art. 143 e del primo comma dell'art. 327 cod.proc.civ. (principio enunciato dalla Suprema Corte in un caso in cui trovava applicazione l'art. 797 n. 7 cod.proc.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 7, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)