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Sez. L, Sentenza n. 2666 del 05/03/1992 (Rv. 476062 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere | Cognizione del giudice adito - Limitazione alla verifica della legittimità formale dell'atto - Esclusione - Esame del merito della pretesa fatta valere con l'ordinanza ingiunzione - Estensione - Inosservanza delle garanzie procedurali ex art. 14 e 18 della legge n. 689 del 1981 - Irrilevanza - Limiti - Estinzione dell'obbligazione per omessa notificazione degli estremi dell'infrazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476062-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - In genere

Nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione, emessa da enti o istituti gestori di forme di previdenza ai sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981, per il pagamento di contributi assicurativi e sanzioni civilistiche discendenti dall'inadempimento, oltre che di pena pecuniaria amministrativa, la cognizione del giudice adito non è limitata alla verifica della legittimità formale dell'atto ma si estende, nell'ambito della domanda e delle eccezioni delle parti, all'esame (completo) del merito della pretesa fatta valere con il provvedimento, senza trovare ostacolo nell'eventuale inosservanza delle garanzie procedurali di cui agli artt. 14 e 18 della stessa legge, che riguardano solo le cosiddette violazioni depenalizzate e non anche i crediti di diversa natura dell'Istituto assicuratore, per i quali non trova applicazione neppure la previsione di estinzione dell'obbligazione nell'ipotesi di omessa notificazione degli estremi dell'infrazione, di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della stessa legge n. 681 del 1989.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)