Sez. L, Sentenza n. 76 del 04/01/1995 (Rv. 489520 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE | Illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata contestazione dell'infrazione - Effetti - Decisione in merito al diritto fatto valere con l'ingiunzione con riguardo ai contributi e premi ed alle somme aggiuntive - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il mancato rispetto delle garanzie procedurali correlate alla contestazione dell'infrazione, espressamente previste dall'art. 35, quinto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, determina l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione anche nella parte in cui essa ha per oggetto il pagamento dei contributi; tale illegittimità, peraltro, configurandosi l'opposizione come un giudizio di impugnazione della medesima, non esclude, convertendosi i motivi di nullità in motivi di impugnazione, che il giudice (salva l'ipotesi di vizi che impongano di arrestarsi alla invalidazione dell'atto) debba decidere - sia pure nei limiti risultanti dal provvedimento e dalla relativa opposizione - in merito al diritto fatto valere con l'ingiunzione con riguardo ai contributi e premi ed alle somme aggiuntive.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)