Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 11506 del 09/07/2012 (Rv. 623232 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atto di impugnazione - Litisconsorzio processuale - Notifica ad uno solo dei litisconsorti - Ordine di integrazione del contraddittorio in un termine perentorio nei confronti della parte pretermessa - Necessità - Ordinanza da emettersi in camera di consiglio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ove il giudizio di merito si sia svolto e sia stato deciso nei confronti di una pluralità di parti, l'atto di impugnazione deve essere notificato a tutte e, laddove ciò non sia avvenuto in relazione ad alcuna di esse, vertendosi in tema di litisconsorzio processuale, il giudice deve disporre l'integrazione del contradditorio con ordinanza da emettere in camera di consiglio ed assegnando un termine perentorio per provvedere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)