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Sez. 3, Sentenza n. 15466 del 14/07/2011 (Rv. 619512 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Cause tra loro dipendenti - Tempestività dell'impugnazione nei confronti di uno dei litisconsorti - Efficacia conservativa dell'impugnazione nei confronti delle altre parti - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Necessità - Integrazione del contraddittorio attuata dalla parte con notifica tardiva agli altri litisconsorti - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619512-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti la tempestiva notificazione dell'impugnazione nei confronti almeno di uno dei litisconsorti ha efficacia conservativa e rende ammissibile l'impugnazione stessa anche nei confronti delle altre parti cui le notificazioni siano state tardivamente eseguite, dovendosi disporre, da parte del giudice, l'integrazione del contraddittorio con l'assegnazione di un termine perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., norma applicabile anche nella sede di legittimità. Peraltro, la notificazione dell'impugnazione già tardivamente eseguita nei confronti degli altri litisconsorti realizza l'effetto di rendere integro il contraddittorio, precedendo il provvedimento di cui all'art. 331 cod. proc. civ. e rendendone inutile l'emissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)