Sez. L, Sentenza n. 13291 del 27/11/1999 (Rv. 531588 - 01)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - ATTRIBUZIONI - PROPRIE - CERTIFICAZIONE | Iscrizione di una società di fatto - Valore probatorio circa l'effettiva esistenza della società - Esclusione - Valore di presunzione semplice di tale esistenza - Configurabilità - Prova contraria - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - ATTRIBUZIONI - PROPRIE - CERTIFICAZIONE
L'iscrizione di un'impresa presso la Camera di Commercio come società di fatto, pur costituendo un dato formale, di per sè inidoneo a comprovare l'effettiva esistenza della società, in un giudizio avente ad oggetto una pretesa da altri fatta valere contro i soggetti indicati come soci, integra, tuttavia, per il fatto che si tratta di un dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati, tutti gli estremi per fondare una presunzione semplice - superabile soltanto con la prova contraria - di corrispondenza del dato formale alla realtà, tenuto conto, inoltre, che, inerendo l'iscrizione ad un pubblico registro conoscibile dalla generalità delle persone, essa determina per i terzi, a carico dei soggetti indicati come soci, un importante elemento di riscontro circa l'assunzione da parte loro della responsabilità patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse desunto la prova presuntiva dell'esistenza di una società di fatto, fra gli eredi del soggetto titolare di un'impresa individuale, dalla denuncia presso la Camera di Commercio della modificazione della impresa individuale del "de cuius" in società dopo la sua morte, ed ha rilevato che di fronte a quella prova incombeva ai presunti soci l'onere della prova contraria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580, Cod. Civ. art. 2188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)