Sez. 1, Sentenza n. 13124 del 15/07/2004 (Rv. 574624 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE | Iscrizione della nomina nel registro delle imprese - Efficacia dichiarativa - Conseguenze - Presunzione semplice di corrispondenza alla situazione effettiva - Mandato a difensore proveniente da altra persona - Onere del mandante di fornire la prova dei suoi poteri - Sussistenza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCI ACCOMANDATARI - IN GENERE
In tema di società di persone l'efficacia dichiarativa che consegue all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese e la provenienza della richiesta di iscrizione dal legale rappresentante della società comportano che dalla iscrizione stessa discenda la presunzione semplice che la persona indicata come accomandataria lo è effettivamente. Ne consegue che, ove il mandato al difensore non provenga da tale persona, spetta al mandante - che affermi la propria legittimazione, in contrasto con la registrazione - di fornirne la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2189, Cod. Civ. art. 2193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)