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Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 28/02/2011 (Rv. 616212 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Atto di precetto - Notificato da condominio - Omessa indicazione delle generalità dell'amministratore - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 2011-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616212-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalità dell'amministratore è vizio che attiene alla regolarità formale del precetto, e non riguarda i presupposti dell'azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev'essere fatto valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l'opposizione all'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)