Sez. 3, Sentenza n. 4896 del 28/02/2011 (Rv. 616212 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Atto di precetto - Notificato da condominio - Omessa indicazione delle generalità dell'amministratore - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
La mancanza, in un atto di precetto notificato da un condominio, delle generalità dell'amministratore è vizio che attiene alla regolarità formale del precetto, e non riguarda i presupposti dell'azione esecutiva. Pertanto tale vizio dev'essere fatto valere dal debitore esecutato con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine per questa previsto, e non con l'opposizione all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)