Sez. 1, Sentenza n. 9821 del 22/04/1983 Ud. (dep. 19/11/1983) Rv. 161295 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Risponde del delitto previsto e punito dall'art. 437 cod. pen. e non della contravvenzione di cui all'art. 28 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 il titolare di un cantiere che non solo ometta di collocare gli apparecchi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, così come prescritto dalla legge, ma volontariamente compia una simile omissione inottemperando a quanto a lui precedentemente contestato con diffida. (V mass n 144760).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)