Sez. 1, Sentenza n. 3935 del 22/10/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144760 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - IPOTESI OMISSIVA - ELEMENTO MATERIALE - RAPPORTI CON LA CONDOTTA OMISSIVA PREVISTA DALLE LEGGI ANTINFORTUNISTICHE - NON NECESSARIA COINCIDENZA DELLE CONDOTTE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO - IPOTESI OMISSIVA - ELEMENTO MATERIALE - RAPPORTI CON LA CONDOTTA OMISSIVA PREVISTA DALLE LEGGI ANTINFORTUNISTICHE - NON NECESSARIA COINCIDENZA DELLE CONDOTTE.*
La mera violazione dei precetti contenuti nelle leggi antinfortunistiche non e, come tale, sufficiente ad integrare la condotta costitutiva della fattispecie delittuosa dell'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Puo ben verificarsi, invero, che il delitto omissivo previsto dall'art 437 del codice penale sia configurabile anche in casi in cui appaiono osservate le prescrizioni delle leggi infortunistiche, ma puo anche verificarsi che la predetta condotta omissiva non puo ritenersi integrata, quando - pur in Mancanza delle specifiche cautele prescritte dalle leggi antinfortunistiche - risultino tuttavia adottate misure equipollenti, che si rivelino concretamente idonee a scongiurare il pericolo di disastri o infortuni sul lavoro. (la Cassazione ha chiarito che, a norma dell'art 437 del codice penale, l'imprenditore ed i suoi collaboratori sono tenuti ad adottare tutte le misure che risultino in concreto necessarie per prevenire incidenti sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che tali misure siano o no previste dalle leggi in materia di infortuni. Le prescrizioni previste dalle predette norme, essendo, ovviamente, il risultato di precise elaborazioni tecniche e dei dati dell'esperienza, sono in ogni caso un punto di riferimento necessario per valutare l'adempimento da parte dell'agente dell'Obbligo impostogli dalla legge, ma non e escluso che le misure suddette, secondo le particolarita di determinati lavori, possano rivelarsi insufficienti o possano essere efficacemente sostituite da cautele, altrettanto idonee, di tipo diverso). (in senso sostanzialmente conforme, V mass n 137058 ove e chiarito che il delitto e le contravvenzioni in questione, presentano elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia obiettivo che subiettivo; contra, nel senso che le misure prescritte dalle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non possono essere sostituite da altre ad iniziativa del datore di lavoro, V mass n 138089; sui rapporti tra le predette norme, V altresi, mass n 135833, 115105).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)