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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26660 del 21/10/2019 (Rv. 655821 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Presupposti - Valore della lite non superiore a 20.000, 00 euro - Modalità di determinazione - Contributi previdenziali - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655821-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

A norma dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif. dalla l. n. 111 del 2011, sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000, 00 euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni dell'art. 16, comma 3, lett. c), della l. n. 289 del 2002 (richiamato dallo stesso art. 39, comma 12), l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo. Ne consegue che, ai fini della determinazione del valore della lite, non vanno considerati i contributi previdenziali, in quanto non oggetto di liti fiscali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)