Sez. 5, Sentenza n. 22255 del 26/10/2011 (Rv. 619918 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti pendenti - Presupposti - Pendenza della lite - Valore non superiore a 20.000 euro - Modalità di determinazione - Criteri - Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Riferimento all'imposta oggetto di contestazione - Necessità - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Secondo la previsione dell'art. 39, comma dodicesimo, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), sono suscettibili di definizione le liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro, intendendosi per valore della lite, secondo le indicazioni dell'art. 16, comma terzo, lett. c, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (richiamato dall'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011), l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)