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Sez. 1, Sentenza n. 10577 del 04/07/2003 (Rv. 565553 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Figli minori - Sottrazione internazionale - Procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 - Principio del contraddittorio - Rispetto - Termine a difesa per esame di relazione informativa del consultorio acquisita agli atti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565553-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

Nel procedimento, di volontaria giurisdizione, previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori) - inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, e quindi soggetto, per quanto in essa non previsto, alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, e nel contempo caratterizzato dall'estrema urgenza di provvedere nell'interesse del minore -, non sono normativamente previsti - per deposito di atti, citazione di testimoni, preavvisi alle parti, controdeduzioni - i termini e le modalità ordinariamente posti a garanzia del contraddittorio, essendo questo assicurato dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e dalla comunicazione alle parti del relativo decreto. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità del procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, la mancata concessione alle parti di un termine per esame e controdeduzione in ordine ad una relazione informativa del consultorio, acquisita agli atti il giorno precedente quello dell'udienza camerale, allorché di tale relazione sia stata comunque consentita la visione alle parti presenti.

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)