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Sez. 1, Ordinanza n. 462 del 13/01/2010 (Rv. 611533 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Obbligo di motivazione - Contenuto e limiti - Chiara indicazione della violazione addebitata - Necessità - Sussistenza - Conseguente accertamento del giudice in sede di opposizione.
Stato
decisa il 2010-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611533-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'obbligo di motivazione del decreto prefettizio di espulsione amministrativa dello straniero, di cui al terzo comma dell'art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, rispondendo alla finalità di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, postula che il predetto provvedimento, pur in mancanza dell'indicazione delle norme violate, contenga gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale diligenza, sia possibile identificare con sufficiente chiarezza la violazione addebitata al ricorrente che ha dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo. È pertanto invalido il decreto di espulsione redatto su un modulo prestampato privo della contestazione della violazione e dell'indicazione dei presupposti di fatto su cui essa poggia, avendo il giudice di pace - investito dell'opposizione - l'obbligo di verificare la carenza di un titolo che giustifichi la permanenza dell'opponente nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)