Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 12/11/1973 Ud. (dep. 28/05/1974) Rv. 126969 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI PARTE INTEGRANTE DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI PARTE INTEGRANTE DEL RAPPORTO - LEGITTIMITA.*
Coordinando il disposto dell'art 466 cod proc pen (che consente la lettura, anche d'ufficio, di rapporti, referti, querele, richieste, istanze e denunce) con quello di cui all'art 462 stesso codice (letture permesse di deposizioni testimoniali) si deve ritenere che, essendo legittima la lettura in dibattimento del rapporto della polizia giudiziaria, e anche legittima la lettura delle deposizioni testimoniali che formano parte integrante del rapporto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)