diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 27107 del 25/10/2018 (Rv. 651258 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi - Presupposto - Possesso del cd. DURC - Regolarizzazione “ex post” - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651258-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE, DM Lavoro e previdenza sociale 24/10/2007

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)