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Sez. L, Ordinanza n. 18114 del 05/06/2026 (Rv. 679203-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi - Presupposto - Possesso del cd. DURC - Irregolarità nel pagamento dei contributi - Revoca - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679203-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In materia di benefici contributivi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), è condizione necessaria ma non sufficiente per la loro fruizione, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006, sicché non impedisce all'ente previdenziale di procedere, una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi, al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti.

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1176 CORTE COST. PENDENTE, DM min. LSO 30/01/2015 art. 3, DM min. LSO 30/01/2015 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)