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Sez. 1, Sentenza n. 2613 del 23/11/1984 Cc. (dep. 11/01/1985) Rv. 167382 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - GIURISDIZIONALIZZAZIONE - EFFETTO - RINVIO DEL PROCEDIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - NUOVA FISSAZIONE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE - NUOVA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN..*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167382-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - GIURISDIZIONALIZZAZIONE - EFFETTO - RINVIO DEL PROCEDIMENTO A TEMPO INDETERMINATO - NUOVA FISSAZIONE DEL GIORNO DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE - NUOVA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO - NECESSITÀ - INOSSERVANZA - NULLITÀ EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN..*

Il procedimento di sorveglianza è inserito nel vigente sistema processuale in armonia con la tendenza alla giurisdizionalizzazione della esecuzione penale, al fine di garantire al massimo, anche in questa fase del processo, il principio del contraddittorio nonché l'Esercizio di quelle facoltà difensive compatibili con essa. Ne consegue, quindi, che allorché nel procedimento di sorveglianza ne viene disposto il rinvio a tempo indeterminato, è necessario che venga nuovamente fissato con decreto il giorno della successiva deliberazione e che il relativo avviso venga comunicato ai sensi dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975 n. 354. In Mancanza, si realizza, infatti, una ipotesi di nullità assoluta ed insanabile concernente la inosservanza delle norme riguardanti l'intervento dell'interessato e l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 185 n. 3 cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)