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Sez. 1, Sentenza n. 1501 del 26/05/1988 Cc. (dep. 06/07/1988) Rv. 178797 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO CAMERALE DEL TRIBUNALE E DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OSSERVANZA - MANCANZA - NULLITÀ INSANABILE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1988-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178797-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO CAMERALE DEL TRIBUNALE E DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OSSERVANZA - MANCANZA - NULLITÀ INSANABILE - EFFETTI.*

Nei procedimenti camerali concernenti i provvedimenti del tribunale e del magistrato di sorveglianza va applicato il principio del contraddittorio, con Obbligo del giudice di comunicare allo interessato la data della udienza in cui la sua istanza sarà trattata e decisa. La inosservanza di tale Obbligo da parte del giudice dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen., con l'effetto della nullità del decreto di fissazione del giorno della trattazione della istanza dell'interessato e degli Atti successivi. (V mass n 158728; (V mass n 164695; (V mass n 167382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 2 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)