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Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 24/04/1981 (Rv. 413245 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413245-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - RICHIESTA DI REGOLAMENTO D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche soltanto l'organo al quale spetta istituzionalmente il potere di emanare sentenze puo determinare quella situazione di conflitto virtuale negativo di Competenza per materia, o per territorio nei casi di cui all'art 28 cod proc civ, che solamente puo legittimare la richiesta di regolamento d'ufficio, ai sensi dell'art 45 cod proc civ, e inammissibile una richiesta formulata in tal senso dal giudice istruttore il quale, ove si ponga una tale questione, ha soltanto la scelta di rimettere la causa al collegio per la decisione separata su di essa, ovvero di provvedere all'istruzione della causa, disponendo che la questione sulla Competenza venga decisa congiuntamente al merito. (Conf 2317/76, mass n 381506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)