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Sez. 2, Sentenza n. 4835 del 04/05/1995 (Rv. 492079 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza - Richiesta ex art. 45 cod. proc. civ. da parte del giudice istruttore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492079-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È inammissibile il regolamento di competenza richiesto ex art. 45 cod. proc. civ. dal Giudice Istruttore nel presupposto che il Pretore davanti al quale era stata proposta un'azione possessoria aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, non potendo il predetto giudice emettere una decisione implicita od esplicita con valore di sentenza sulla competenza, onde non sussiste quella situazione di conflitto fra due pronuncie per la cui risoluzione l'ordinamento ha apprestato lo strumento processuale di cui all'art. 45 cit..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)