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Sez. 1, Sentenza n. 2286 del 16/04/1981 (Rv. 413021 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE- PROCEDIMENTO - ESTINZIONE EX ART 307 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - POTERI DEL GIUDICE - EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE - DURATA - ACCERTAMENTO - ESTINZIONE DI ALTRA OPPOSIZIONE PER MANCATA RIASSUNZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413021-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE- PROCEDIMENTO - ESTINZIONE EX ART 307 COD PROC CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE - POTERI DEL GIUDICE - EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE - DURATA - ACCERTAMENTO - ESTINZIONE DI ALTRA OPPOSIZIONE PER MANCATA RIASSUNZIONE.*

Anche nel procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, di cui al RD 14 aprile 1910 n 639, e operante il principio secondo cui l'art 307 cod proc civ, il quale subordina l'effetto estintivo del processo alla specifica eccezione di parte, si applica nel caso di tardiva riassunzione dell'iniziale procedimento e non anche nell'ipotesi di promozione di un nuovo ed autonomo procedimento. Pertanto, il giudice innanzi al quale sia proposta opposizione ad ingiunzione fiscale puo accertare d'ufficio - al fine di individuare la durata degli effetti della prescrizione - l'Estinzione di altra opposizione ad ingiunzione per mancata riassunzione dopo il venir meno della causa di sospensione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)