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Sez. U, Sentenza n. 12095 del 19/08/2003 (Rv. 565922 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO | Istanza di estinzione del procedimento esecutivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565922-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PIGNORAMENTO

In tema di esecuzione esattoriale, pur dovendo ritenersi che l'eccezione di estinzione del processo esecutivo non sia assimilabile all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - poiché con tale eccezione non si nega il diritto del creditore di agire "in executivis", ma si denuncia che la procedura si è estinta per una qualche inerzia processuale -, sussiste nondimeno la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (e, specificamente, del giudice dell'esecuzione) in ordine all'istanza con cui il debitore chieda, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per essere trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto - la cui fissazione sia stata affidata dall'esattore al giudice dell'esecuzione -, con conseguente estinzione del procedimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)